In base allo Statuto di Unioncamere Sicilia, Art. 6 Il Consiglio,
- Il Consiglio, organo di indirizzo e di programmazione di Unioncamere Sicilia, è composto dai Presidenti e da due componenti di Giunta designati dal Consiglio di ciascuna Camera di Commercio associata.
- Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè per la definizione degli obiettivi comuni di cui all’art.2. Si riunisce, inoltre, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 7 (Competenze del Consiglio) Il Consiglio:
a) determina gli indirizzi generali dell’azione di Unioncamere Sicilia, nonché le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi del sistema camerale regionale da adottare su base annuale e pluriennale;
b) elegge, tra coloro che ricoprono la carica di Presidente di una delle Camere associate, il Presidente di Unioncamere Sicilia;
c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tre effettivi più due supplenti, che devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito dal D.Lgs. 27/01/92 n. 88 e successive integrazioni e modificazioni;
d) approva, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, le linee generali programmatiche d’attività ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, nonchè, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull’attività svolta;
e) determina, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale d’attività, l’aliquota di contribuzione ordinaria delle Camere di Commercio associate;
f) approva i provvedimenti di variazione al bilancio preventivo, che comportino variazioni nelle voci complessive di entrata e di uscita e ratifica quelli assunti, in via d’urgenza, dalla Giunta;
g) delibera, con il voto dei 2/3 dei componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
h) determina l’entità degli emolumenti al Presidente dell’Unione Regionale e dei componenti della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) determina, secondo criteri di proporzionalità, economicità e ragionevolezza, l’importo del gettone di presenza spettante ai membri del Consiglio.
Non vi è alcun tipo di compenso per il Consiglio.